Art. 156

[1]d'imposta per oneri (articolo 147 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati all'articolo 14, comma 1, lettere a), q), r), s), t) e cc), nonche' al comma 4. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.

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