Art. 163

[1]finanziari emessi da soggetti vigilati (articolo 2, comma 22, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; articolo 9, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

[2]1. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui alla parte I, titolo II, capo II, sezione IV del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione degli articoli 105 e 118, comma 15. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 2. I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma 3 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e del valore della produzione netta. 3. Ai fini del comma 2, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • a)gli strumenti sono stati emessi e il corrispettivo e' stato integralmente versato;
  • b)gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati ne' dalla societa' emittente ne' da societa' da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale;
  • c)l'acquisto degli strumenti non e' stato finanziato, ne' direttamente ne' indirettamente, dalla societa' emittente;
  • d)nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
  • e)gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
  • f)gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;
  • g)gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;
  • h)se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o piu' opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione puo' essere esercitata unicamente dall'emittente;
  • i)le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, ne' esplicite ne' implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:
  • 1)liquidazione della societa';
  • 2)operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;
  • l)le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la societa' emittente abbia la piena discrezionalita', in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della societa' emittente;
  • m)le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della societa':
  • 1)il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;
  • 2)gli strumenti siano convertiti in azioni;
  • 3)si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai numeri 1) e 2). 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione che gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 3 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che ai sensi del comma 2 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e del valore della produzione netta al fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. 5. Il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 resta abrogato; per gli strumenti finanziari di cui al comma 22 del citato articolo 2, emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, gli obblighi di indicazione di cui al comma 4 si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1°maggio 2019.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art163 · fonte su Normattiva