[1]passivi (articolo 96 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, commi 133, 134, 135 e 136, legge 30 dicembre 2025, n.199)
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[2]1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:
a)degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;
b)degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6. 2. L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1 lettere a) e b), e' deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente. 3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonche' agli oneri finanziari e ai proventi finanziari a essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale qualificazione e' confermata dalle disposizioni emanate in attuazione degli articoli 164, comma 1, 165, comma 1, 166, comma 3, e 167, comma 1, e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all' del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. 5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra:
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a)la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;
b)gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta. 6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, l'eccedenza puo' essere riportata nei periodi d'imposta successivi. 7. Qualora in un periodo d'imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente puo' essere portata a incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
a)sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti ne' da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso ne' da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;
b)il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e' residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea;
c)i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea. 9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e' caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attivita' e passivita' del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto e' rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l'ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze. 10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica e' determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine. 11. Ai fini dei commi da 8 a 10:
a)per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b)nel caso di costituzione di una societa' di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attivita' e passivita' non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla societa' di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a), utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi assicurativi. 13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi, nonche' dalle societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle societa' di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 126 a 136, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti e' integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. 14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 126 a 136, l'eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, a esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale, puo' essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta:
a)una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d'imposta precedenti, purche' non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;
b)una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purche' nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale. 15. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 99, comma 2, dall'articolo 119, comma 8, e ((dall'articolo 267, comma 1)). 16. Gli interessi passivi di cui al presente articolo, sostenuti dagli intermediari finanziari, a eccezione di quelli indicati nel comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti:
a)del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
b)del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al ((31 dicembre 2026;))
c)del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
d)del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028. 17. Si applicano le disposizioni del comma 13, secondo periodo, del presente articolo. 18. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 16. 19. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a)al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 16, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lettera b);
b)al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata, non applicando il comma 16 lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lettera c);
c)al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 16, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lettera d);
d)al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 16, lettera d).