Art. 164
[1]relative alla derivazione rafforzata per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali (articolo 1, commi 60 e 61, legge 24 dicembre 2007, n. 244)
[2]1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell'articolo 1, commi 58 e 59 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare, il decreto deve prevedere:
- a)i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
- b)i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;
- c)i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
- d)i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
- e)i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attivita' e passivita' dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
- f)i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e negli articoli 165 e 167 del presente testo unico, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;
- g)i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;
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