Art. 171

[1]eterogenea (articolo 171 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una societa' soggetta all'imposta di cui alla parte I, titolo II, in ente non commerciale, i beni della societa' si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui all'articolo 49, comma 5, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:

  • a)nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
  • b)nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 1, lettera p). Si applicano le disposizioni dell'articolo 170, comma 5. 2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in societa' soggetta all'imposta di cui alla parte I, titolo II, si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli gia' compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art171 · fonte su Normattiva