Art. 177
[1]di partecipazioni (articolo 177 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate ovvero incrementa la percentuale di controllo, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 96 e quella parziale di cui all'articolo 69. 2. In caso di conferimenti di azioni o quote in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una societa' di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento. ((Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.)) In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 96, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4: 2
- a)e' inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;
- b)e' superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale. 3. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne' incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- a)le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- b)le partecipazioni sono conferite in una societa', esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 4. Se sono conferite partecipazioni detenute in una societa', le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all'articolo 161, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 161, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo e' superiore alla meta' del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette societa' controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. 5. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del comma 3, in capo alla conferitaria il termine di cui all', comma 1, lettera a), e' esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite. 6. Si applicano le disposizioni dell', comma 3.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148
2Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025 e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse".
Testo vigente dal 12 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva