Art. 191
[1]fiscali (articolo 181 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Nelle operazioni di cui all'articolo 188, comma 1 lettere a) e b), le perdite fiscali, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 105, comma 5, nonche' l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza. 1-bis. ((Se una societa' residente in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa' residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
- a)sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto;
- b)tali perdite non possono piu' essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa e' trasferito a terzi.)) 1-ter. ((Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile.)) 1-quater. ((La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della societa' partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.))
Testo vigente dal 12 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva