Art. 224
[1]options ed emolumenti variabili (articolo 33 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 1-bis, comma 1, decreto- legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108)
[2]1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. 2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e' disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito. 3. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 161, comma 1, lettere a) e b).
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