Art. 231
[1]sostitutiva sui compensi dei docenti (articolo 1, commi 13, 15, 16, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
[2]1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attivita' di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso a essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' per l'esercizio dell'opzione nonche' del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
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