Art. 240
[1]di coordinamento (articolo 1, commi 74 ((, primo e terzo periodo,)) e 75, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
[2]1. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attivita' produttive; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui ((all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), e' ridotto di un anno. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141)). Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate all'articolo 233, comma 1. 2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva