Art. 244
[1]sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili (articolo 1, commi 496 e 498, legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 1, commi 65 e 66, legge 30 dicembre 2023, n. 213)
[2]1. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al primo periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi' all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia. 2. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 1 e ((all'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), sono esclusi dai controlli di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli ((articoli 253, comma 3, e 299, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo ((...)). 3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera c), si puo' applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui al comma 1, con le modalita' ivi previste. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c), si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva