Art. 315
[1]dell'imposta minima integrativa alle partecipanti parzialmente possedute (articolo 15 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
[2]1. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa a essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione. 2. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa a essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa a essa attribuita relativa a imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione se, con riferimento al medesimo esercizio, un'altra partecipante parzialmente posseduta ovunque localizzata e soggetta a una imposta minima integrativa o a un'imposta minima integrativa equivalente, detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione totalitaria nella partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato.
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