Art. 15
[1]per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici (articolo 11, commi 1, 2, 4-bis e 7, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13)
[2]1. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda si detrae il 26 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per importi compresi tra euro 30 ed euro 30.000 annui. 2. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio sono detraibili ai sensi del comma 1, anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformita' a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. 3. Le detrazioni di cui al comma 1 e all'articolo 109, comma 5, sono consentite a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, o secondo ulteriori modalita' idonee a garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva