Art. 334
[1]dell'imposizione integrativa (articolo 34 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
[2]1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva di un Paese e' inferiore all'aliquota minima d'imposta, il gruppo multinazionale o nazionale calcola l'imposizione integrativa e la ripartisce, ai sensi dei commi 6 e 7, per ogni impresa ivi localizzata con un reddito rilevante che ha concorso alla determinazione del reddito netto del Paese. L'importo dell'imposizione integrativa e' determinato per singolo Paese. 2. L'aliquota di imposizione integrativa di un Paese, relativa a un esercizio, e' data dalla differenza tra l'aliquota minima di imposta del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 333. Quando in un esercizio il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha, in relazione a un Paese, un reddito netto rilevante e un importo negativo di imposte rilevanti rettificate, l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 333 e' assunta pari a zero. In tal caso l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate dell'esercizio deve essere riportato in avanti nei successivi esercizi e deve essere utilizzato, fino a esaurimento dello stesso, a riduzione fino a concorrenza delle imposte rilevanti rettificate positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate per quel Paese. 3. Nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una o piu' imprese localizzate nel Paese, l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2 rimane attribuito al gruppo cedente che deve tenere memoria del saldo residuo del suddetto riporto. Se residua un importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2 e il gruppo multinazionale o nazionale non ha piu' imprese localizzate nel Paese ma, in un esercizio successivo, ne acquisisce o ne costituisce delle altre nel medesimo Paese, il suddetto importo negativo di imposte rilevanti rettificate residuo deve essere utilizzato per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto al comma 2, terzo periodo. 4. In un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e' pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo 336, e ridotto dell'importo della imposta minima nazionale, determinata ai sensi dell'articolo 318, o della imposta minima nazionale equivalente fino a concorrenza del suo azzeramento. Affinche' l'imposizione integrativa sia ridotta dall'imposta minima nazionale o dall'imposta minima nazionale equivalente quest'ultime devono considerarsi dovute. A tal fine l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente non si considera dovuta quando:
- a)il gruppo ne contesta direttamente o indirettamente la debenza nell'ambito di una procedura giudiziale o amministrativa, sulla base di ragioni di legittimita' dell'imposta quali quelle di ordine costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese; oppure
- b)l'autorita' fiscale del Paese ha stabilito che la propria imposta minima nazionale non e' prelevabile o accertabile in base a ragioni di legittimita' costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese. 5. In deroga al comma 4, su opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e' pari a zero se l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente ivi dovuta rispetta le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati di cui all'articolo 339, comma 2. Il primo periodo non si applica in relazione:
- a)alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente alle entita' trasparenti diverse dalle entita' apolidi;
- b)alle entita' d'investimento localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente a tali entita' soggette a disposizioni analoghe a quelle degli articoli 348, 349 e 350;
- c)alle imprese e entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente per un periodo analogo a quello previsto nell'articolo 356;
- d)
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