Art. 336
[1]integrativa addizionale (articolo 36 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
[2]1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 323, comma 9, dell'articolo 329, comma 7, dell'articolo 332, commi 2, 3 e 5, dell'articolo 334, comma 10, e dell'articolo 347, commi 4 e 6, una rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o perdita rilevante comporti il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio precedente, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto negli articoli 333, 334 e 335. L'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale derivante da tale ricalcolo e' considerato come un'imposizione integrativa addizionale ai fini dell'articolo 334, comma 4, per l'esercizio nel quale e' effettuato il ricalcolo. 2. Se sussiste un'imposizione integrativa addizionale in assenza di un reddito netto rilevante nell'esercizio, riferito a un dato Paese, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata in tale Paese, ai fini dell'articolo 316, comma 2, e' di importo pari all'imposizione integrativa a essa imputata ai sensi dell'articolo 334, commi 6 e 7, divisa per l'aliquota minima d'imposta. 3. Se sussiste, ai sensi dell'articolo 328, comma 5, un'imposizione integrativa addizionale, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese, ai fini dell'articolo 316, comma 2, e' pari all'imposta integrativa attribuita a tale impresa divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'attribuzione di tale imposizione integrativa addizionale e' effettuata su base proporzionale a ciascuna di tali imprese, utilizzando il valore risultante dal prodotto tra il reddito o perdita rilevante e l'aliquota minima d'imposta, ridotto delle imposte rilevanti rettificate. L'imposizione integrativa addizionale e' attribuita unicamente alle imprese che registrano un importo di imposte rilevanti rettificate inferiore a zero e inferiore al reddito o perdita rilevante di tali imprese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. 4. Se a un'impresa e' attribuita un'imposizione integrativa addizionale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 334, commi 6 e 7, tale impresa e' considerata un'impresa a bassa imposizione ai fini del capo II del presente titolo.
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