Art. 41
[1]delle variazioni (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 40 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.
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