Art. 42

[1]di nuova costruzione (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art42 · fonte su Normattiva