Art. 43
[1]' immobiliari non locate (articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Se le unita' immobiliari a uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e' aumentato di un terzo.
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