Art. 58
[1]e riaddebiti (articolo 54-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Le spese di cui all'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo. 2. Le spese di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
- a)il committente ha fatto ricorso o e' stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- b)la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- c)il diritto alla riscossione del corrispondente credito si e' prescritto. 3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:
- a)in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
- b)in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
- c)in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
- d)in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
- e)in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell'accordo ovvero del piano;
- f)in caso di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
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