Art. 59
[1](articolo 54-quater decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 62, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettere a) e b).
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