Art. 63
[1]dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo (articolo 54-octies decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. I redditi indicati all'articolo 55, comma 2, lettera a), sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui al citato articolo 55, comma 2, lettere b), c) e d), costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati al predetto articolo 55, comma 2, lettera e), sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. I redditi indicati al medesimo articolo 55, comma 2, lettera f), sono costituiti dall'ammontare delle indennita' in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.
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