Art. 112 — Altri soggetti operanti nell'attivita' di concessione di finanziamenti
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I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme del presente titolo da parte degli intermediari finanziari sono trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva