Art. 112 — Altri soggetti operanti nell'attivita' di concessione di finanziamenti
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(( Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. )) ((COMMA ABOGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37)).
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 19 settembre 2010 · versione 21 su Normattiva