Art. 114-noviesAutorizzazione

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La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • a)sia adottata la forma di societa' di capitali;
  • b)la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
  • c)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato;
  • d)venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
  • e)il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
  • f)non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. La Banca d'Italia, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, puo' autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attivita' imprenditoriali, a condizione che per l'attivita' relativa ai servizi di pagamento sia costituito un patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies e siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del patrimonio medesimo, ai quali trovano applicazione i requisiti di cui all'articolo 26, richiamati al comma 1, lettera e). Nel caso in cui lo svolgimento di tali attivita' imprenditoriali rischi di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Testo vigente dal 1 marzo 2010 al 22 febbraio 2012 · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114novies · fonte su Normattiva