Art. 114-novies — Autorizzazione
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La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:
- a)sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
- b)la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ((ove e' svolta almeno una parte dell'attivita' avente a oggetto servizi di pagamento));
- c)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
- d)venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- e)sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
- e-bis)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-undecies;
- f)non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. (( Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi. )) La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione ((i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1,)), i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attivita' imprenditoriali quando:
- a)ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;
- b)per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies;
- c)siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'. Se lo svolgimento delle altre attivita' imprenditoriali rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Testo vigente dal 13 gennaio 2018 al 9 gennaio 2026 · versione 88 su Normattiva