Art. 116-bis
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(( (Decisioni di rating). La Banca d'Italia puo' disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L'eventuale conseguente comunicazione non da' luogo ad oneri per il cliente)).
Testo vigente dal 25 febbraio 2007 al 3 dicembre 2010 · versione 35 su Normattiva