Art. 119 — Comunicazioni periodiche alla clientela
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Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalita' della comunicazione. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999 · versione 0 su Normattiva