Art. 126-quaterInformazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2010 al 13 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia disciplina:

  • a)contenuti e modalita' delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento e' informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;
  • b)casi, contenuti e modalita' delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Prima di disporre l'operazione di pagamento l'utilizzatore e' informato:
  • a)dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento;
  • b)dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Testo vigente dal 1 marzo 2010 al 13 gennaio 2018 · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art126quater · fonte su Normattiva