Art. 126-quinquies — Contratto quadro
Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 ((, e l'articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4)). Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, e' esercitato dalla Banca d'Italia. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro puo' richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonche' le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
Testo vigente dal 11 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 113 su Normattiva