Art. 126 — Riservatezza delle informazioni
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I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena di nullita', le seguenti indicazioni:
- a)il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
- b)il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonche' le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla e' dovuto dal consumatore;
- c)le modalita' di recesso dal contratto.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 19 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva