Art. 126 — Riservatezza delle informazioni
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Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010 · versione 46 su Normattiva