Art. 128-bis — Risoluzione delle controversie
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I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (( con la clientela)). Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
Testo vigente dal 25 gennaio 2007 al 1 marzo 2010 · versione 34 su Normattiva