Art. 128-deciesDisposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo

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(( Agli agenti in attivita' finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela. 2. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia puo' chiedere agli agenti in attivita' finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

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Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 17 ottobre 2012 · versione 46 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art128decies · fonte su Normattiva