Art. 128-octies — Incompatibilita'
E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. ((1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.)) 70 I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu' soggetti iscritti. 37
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
37Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
70Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 4 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 79 su Normattiva