Art. 128-duodecies — Disposizioni procedurali
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Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:
- a)il richiamo scritto;
- b)la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
- c)la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, e' applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione e' pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi:
- a)perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';
- b)inattivita' protrattasi per oltre un anno;
- c)cessazione dell'attivita'. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attivita' finanziaria, al legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o ((al legale rappresentante)) della societa' di mediazione creditizia, nonche' ((ai)) dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110. 37 38
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
37Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
38Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 18 dicembre 2010 al 17 ottobre 2012 · versione 48 su Normattiva