Art. 128-sexies — Mediatori creditizi
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E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. ((2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e' iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2.)) 70 Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali. ((3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis puo' svolgere esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche' attivita' connesse o strumentali. Per queste attivita' e' remunerato esclusivamente dal cliente.)) 70 Il mediatore creditizio ((ovvero il consulente di cui al comma 2-bis,))svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.37 38 70
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
37Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
38Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
70Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 4 giugno 2016 al 10 gennaio 2026 · versione 79 su Normattiva