Art. 13 — Albo
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La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 13 dicembre 2016 · versione 0 su Normattiva