Art. 13 — Albo
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(( Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. )) Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
Testo vigente dal 13 dicembre 2016 al 9 gennaio 2026 · versione 81 su Normattiva