Art. 131 — Abusiva attivita' bancaria
Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Testo vigente dal 30 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva