Art. 130 — Abusiva attivita' di raccolta del risparmio
Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Testo vigente dal 30 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva