Art. 132 — Abusiva attivita' finanziaria
Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.
Testo vigente dal 19 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 46 su Normattiva