Art. 134 — Tutela dell'attivita' di vigilanza bancaria e finanziaria
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61
Testo vigente dal 16 aprile 2002, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61
Testo vigente dal 16 aprile 2002, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
Art. 65 — Ambito della vigilanza su base consolidata
Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti: a) societa' appartenenti a un gruppo bancario; b) societa' bancarie e finanziarie partecipate …
Art. 138
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61…
Art. 59-duodecies — Esercizio dei poteri di vigilanza
Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni…
Art. 60 — Composizione
Il gruppo bancario e' composto dalla capogruppo e dalle societa' bancarie e finanziarie da questa controllate. Capogruppo del gruppo bancario e': a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una societa' di partecipazione…
Art. 174
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61…
Art. 109 — Vigilanza consolidata
… Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o piu' intermediari finanziari…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art134 · fonte su Normattiva