Art. 137Mendacio e falso interno

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 2006 al 19 settembre 2010. Leggi il testo vigente →

COMMA ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61. ((1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000)) Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonche' i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.

Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 19 settembre 2010 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art137 · fonte su Normattiva