Art. 137 — Mendacio e falso interno
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(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61)). Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonche' i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
Testo vigente dal 16 aprile 2002 al 12 gennaio 2006 · versione 19 su Normattiva