Art. 144-quaterCriteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalita' di mora

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Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

  • a)gravita' e durata della violazione;
  • b)grado di responsabilita';
  • c)capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
  • d)entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
  • e)pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
  • f)livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;
  • g)precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
  • h)potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 9 gennaio 2026 · versione 75 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art144quater · fonte su Normattiva