Art. 147Altri poteri delle autorita' creditizie

Le autorita' creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 30 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art147 · fonte su Normattiva