Art. 32
Utili
Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, e' destinata a beneficenza o assistenza.
Testo vigente dal 30 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva