Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - RICORSI PROPOSTI DALLE REGIONI TRENTINO ALTO-ADIGE, SARDEGNA E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - OGGETTO - NORMA AVENTE CONTENUTO RIPETITIVO DI PRECEDENTE DISPOSIZIONE DI LEGGE - MANCATA IMPUGNAZIONE DI QUEST'ULTIMA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' - REIEZIONE - CARATTERE INNOVATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO.
Il t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con d.lgs. n. 385 del 1993, non e' 'compilatorio', ma 'normativo' (o 'innovativo'), trovando il suo fondamento nella delega conferita al Governo con l' art.25, secondo comma, l. n. 142 del 1992, cosicche' le norme in esso contenute, assumono una propria forza dispositiva, suscettibile di incidere autonomamente nella sfera regionale, quand'anche si configurino come ripetitive - in tutto o in parte - di precedenti disposizioni di legge. Non osta pertanto all'ammissibilita' dei ricorsi proposti in ordine agli artt. 15, 47, 152 e 159 del detto t.u., la mancata impugnazione, da parte delle regioni e delle province ricorrenti, altresi' dell'art. 46, d.lgs. n. 481 del 1992 (attuativo della direttiva CEE n.89/646), il cui contenuto si assume sia stato sostanzialmente riprodotto, in particolare, dal predetto art. 159: e cio', anche in considerazione del principio piu' volte sottolineato dalla Corte, in base al quale l'istituto dell'acquiescenza non opera nei giudizi in via principale. (Sulla base di tali argomentazioni e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine ai suindicati ricorsi e gli stessi sono stati ritenuti ammissibili, in quanto proposti con tempestivita'). - S. nn. 49/1987, 19/1970 e 113/1967. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 159 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 152 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 47 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - ISTITUTI DI CREDITO - STABILIMENTO DI SUCCURSALI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA ALLE BANCHE ITALIANE E ALLE BANCHE COMUNITARIE - CONDIZIONI - NON NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE PER LE BANCHE ITALIANE - NECESSITA' DI PREVIA COMUNICAZIONE PER LE BANCHE COMUNITARIE - LAMENTATA LESIONE DEI POTERI DELIBERATIVI E CONSULTIVI ATTRIBUITI ALLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il venir meno dell' 'originario presupposto' sul quale trovavano fondamento le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia creditizia, a seguito dell' entrata in vigore delle nuova disciplina emanata - in attuazione della direttiva CEE 89/646 - con d.lgs n. 481 del 1992 e, successivamente, con il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993 ), ha comportato la modifica delle competenze stesse, per cui queste ultime sono divenute suscettibili di operare nella misura in cui non vengano a contrastare con le regole ed i limiti introdotti dalla normazione comunitaria e dal conseguente predetto nuovo riassetto della materia nel diritto interno. In particolare, i poteri deliberativi e consultivi attribuiti alle province autonome in ordine all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari dall' art. 11, primo comma, dello Statuto speciale, risultano incompatibili - ne' possono piu' trovare giustificazione - con la "liberta' di stabilimento" introdotta dall' art. 15 , primo e terzo comma, del citato T.U., il quale consente di stabilire succursali nel territorio della Repubblica, alle banche italiane, senza necessita' di specifica autorizzazione - tranne il potere di veto della Banca d'Italia, che comunque si differenzia dai detti poteri statutari - e alle banche comunitarie solo previa comunicazione alla Banca d'Italia da parte dello Stato di appartenenza. Ne' in contrario puo' sostenersi l'applicabilita' di tale disciplina solo nell' ipotesi di apertura di succursali di banche nello stesso Stato di appartenenza, a cio' ostando il criterio di ragionevolezza, cui non puo' non ispirarsi l'interpretazione e l' attuazione della normativa comunitaria. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11, primo comma, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 15, primo e terzo comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - ISTITUTI DI CREDITO - STABILIMENTO DI SUCCURSALI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA A BANCHE EXTRACOMUNITARIE GIA' OPERANTI NEL TERRITORIO ITALIANO - CONDIZIONI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA - LAMENTATA LESIONE DEI POTERI DELIBERATIVI E CONSULTIVI ATTRIBUITI ALLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA - ESCLUSIONE - PERMANENTE NECESSITA' DEL PARERE DELLE PROVINCE AUTONOME SULL'AUTORIZZAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La permanenza d.l. potere autorizzatorio statale, sia pure trasferito dal Ministero del tesoro alla Banca d' Italia, riconosciuto dall' art. 15, quarto comma, T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia ( d.lgs. n. 385 del 1993 ), per l'ipotesi - estranea alla "liberta' di stabilimento" riconosciuta alle banche nazionali e comunitarie - di apertura di succursali di banche extracomunitarie, gia' operanti nel territorio della Repubblica, non puo' non trovare rispondenza, in mancanza di contraria disposizione, nella parallela sopravvivenza del potere delle province autonome di esprimere il proprio parere - ex art. 11 dello Statuto speciale - sulle autorizzazioni, da concedere nei rispettivi ambiti provinciali, concernenti l' apertura di dette succursali. Per cui va respinta la censura formulata al riguardo, in base al contrario assunto. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11, primo comma, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 15, quarto comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.