Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - RICORSI PROPOSTI DALLE REGIONI TRENTINO ALTO-ADIGE, SARDEGNA E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - OGGETTO - NORMA AVENTE CONTENUTO RIPETITIVO DI PRECEDENTE DISPOSIZIONE DI LEGGE - MANCATA IMPUGNAZIONE DI QUEST'ULTIMA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' - REIEZIONE - CARATTERE INNOVATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO.
Il t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con d.lgs. n. 385 del 1993, non e' 'compilatorio', ma 'normativo' (o 'innovativo'), trovando il suo fondamento nella delega conferita al Governo con l' art.25, secondo comma, l. n. 142 del 1992, cosicche' le norme in esso contenute, assumono una propria forza dispositiva, suscettibile di incidere autonomamente nella sfera regionale, quand'anche si configurino come ripetitive - in tutto o in parte - di precedenti disposizioni di legge. Non osta pertanto all'ammissibilita' dei ricorsi proposti in ordine agli artt. 15, 47, 152 e 159 del detto t.u., la mancata impugnazione, da parte delle regioni e delle province ricorrenti, altresi' dell'art. 46, d.lgs. n. 481 del 1992 (attuativo della direttiva CEE n.89/646), il cui contenuto si assume sia stato sostanzialmente riprodotto, in particolare, dal predetto art. 159: e cio', anche in considerazione del principio piu' volte sottolineato dalla Corte, in base al quale l'istituto dell'acquiescenza non opera nei giudizi in via principale. (Sulla base di tali argomentazioni e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine ai suindicati ricorsi e gli stessi sono stati ritenuti ammissibili, in quanto proposti con tempestivita'). - S. nn. 49/1987, 19/1970 e 113/1967. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 15 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 152 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 47 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' BANCARIA (AUTORIZZAZIONI; TRASFORMAZIONI; FUSIONI E SCISSIONI; MODIFICAZIONI STATUTARIE) - PARERE VINCOLANTE E IMMEDIATAMENTE APPLICABILE DELLA BANCA D'ITALIA, NEL CASO IN CUI ESSI SIANO ATTRIBUITI ALLE COMPETENZE REGIONALI - LESIONE DELLE COMPETENZE STESSE, LAMENTATA IN RICORSI DELLE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE E SARDEGNA, ANCHE IN ORDINE ALLE ATTRIBUZIONI SPETTANTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
La previsione da parte dell'art. 159, secondo comma, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993) del parere vincolante della Banca d'Italia in ordine ai provvedimenti autorizzatori di competenza regionale, ivi elencati, trova la sua giustificazione nel principio della libera concorrenza posto a base delle direttive comunitarie nn. 89/646 e 77/780 - recepite, rispettivamente, con d.lgs. n. 481 del 1992 e d.lgs. n. 350 del 1985 - destinato a condizionare l'attivita' di tutte le imprese bancarie, anche regionali, al quale si contrappone la necessita' di rafforzare la "vigilanza prudenziale" - orientata verso la 'sana e prudente gestione della banca - da affidare "alle autorita' competenti dello Stato membro di origine". E' pertanto da escludersi che la previsione, pur riducendo la sfera della discrezionalita' della regione Trentino-Alto Adige, ne leda le competenze, poiche' tutti i provvedimenti menzionati riguardano la 'sana e prudente gestione' dell'ente creditizio e rientrano quindi nella sfera della vigilanza che solo la Banca centrale, nel nostro ordinamento, e' legittimata ad esercitare. Ne' l'immediata applicabilita' di tale parere puo' ritenersi lesiva delle competenze statutarie di detta regione e della regione Sardegna, in relazione a quanto disposto dal precedente d. lgs. n. 481 del 1992 (art. 46, primo comma), che, ai fini del recepimento della direttiva n. 89/646 da parte delle regioni a statuto speciale, stabiliva il termine di sei mesi, poiche' tale termine risultava gia' consumato alla successiva data di emanazione dell'impugnato d. lgs. n. 385 del 1993. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, n. 3, 16, primo comma dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all' art. 2, d.P.R. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 4 e 6 dello Statuto speciale per la regione Sardegna - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 159, secondo comma, d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - INDEROGABILITA', PER QUESTE ULTIME, DI DISPOSIZIONI DELLO STESSO TESTO UNICO - LESIONE, LAMENTATA IN RICORSO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 159, terzo e quarto comma, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), il quale stabilisce - conformemente all'art. 46, terzo comma, d.lgs. n. 481 del 1992 - l'inderogabilita' da parte delle leggi regionali e provinciali, di alcune disposizioni della disciplina statale (quali quelle di cui agli artt. 15, 16, 26 e 47 dello stesso testo unico) piu' strettamente connesse alla realizzazione dei principi di concorrenza e di sana gestione dell'impresa bancaria, non viola le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, poiche' ha inteso solo applicare al settore creditizio il meccanismo di recepimento della direttiva comunitaria 89/646, da parte di tali enti di autonomia, introdotto dall' art. 9, l. n. 86 del 1989. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, n. 3, 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, terzo e quarto comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - PREVISIONE, IN NORMA DEL TESTO UNICO, DI PARERE VINCOLANTE DELLA BANCA D'ITALIA SU PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' BANCARIA E RICONOSCIMENTO DI INDEROGABILITA' PER ESSE DI DISPOSIZIONI DELLO STESSO TESTO UNICO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, PER INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLO STATUTO SPECIALE PER L'EMANAZIONE DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'introduzione, da parte dell'art. 159 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), ai fini della vigilanza sugli istituti di credito, del parere vincolante della Banca d'Italia e il riconoscimento della inderogabilita' per la normazione regionale, delle disposizioni ivi menzionate, non costituisce lesione della speciale procedura di cui all' art. 107, secondo comma, dello Statuto speciale, in base alla quale, e' previsto, per l'emanazione delle norme di attuazione, il parere di una commissione paritetica, poiche' la disposizione impugnata non ha apportato ne' modifica ne' deroga a queste ultime, ma ha soltanto introdotto alcune norme di raccordo tra le preesistenti competenze regionali e le nuove competenze statali, in conseguenza del riassetto organico della materia bancaria, operato con il detto testo unico. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 159, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). - In ordine alla incidenza sull' esercizio delle competenze regionali, anche fissate in norme di rango costituzionale, delle leggi statali necessarie ad attuare le direttive comunitarie, v. S. nn. 117/1994, 306/1992, 437/1992, 349/1991, 632/1988, 399/1987. red.: A.M.M. rev.: S.P.
BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - COMPETENZA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - PARERE VINCOLANTE DELLA BANCA D'ITALIA SU PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' BANCARIA E RICONOSCIMENTO DI INDEROGABILITA' PER ESSE DI DISPOSIZIONI DELLO STESSO TESTO UNICO - ECCESSO DI DELEGA IN RELAZIONE ALL'ART. 46, D.LGS. N. 481 DEL 1992 - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' da escludersi che l'art. 159, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), sia lesivo dell'art. 76, Cost. per aver esteso la necessita' del parere vincolante della Banca d'Italia, in ordine a disposizioni concernenti provvedimenti in materia bancaria di competenza delle regioni a statuto speciale e per aver reso inderogabili per queste ultime tale parere, oltre le previsioni di cui all'art. 46, secondo e terzo comma, d.lgs. n. 481 del 1992. Nel primo caso, infatti, le disposizioni menzionate dalla norma impugnata, per quanto non espressamente richiamate dal detto art. 46, secondo comma, costituiscono specificazioni delle fattispecie piu' generali previste dagli artt. 21, primo comma, e 25, primo comma, stesso d.lgs. n. 481 del 1992, per cui possono essere ricondotte entro i limiti della delega conferita al Governo con l'art. 25, secondo comma, l. n. 142 del 1992, per coordinare le norme di attuazione della direttiva 89/646 con altre disposizioni vigenti in materia. Nel secondo caso, invece, la predetta inderogabilita' puo' trovare la sua spiegazione nelle stesse caratteristiche del limite in questione, dal momento che questo e' stato definitivamente attuato, non piu' da una fonte regionale, come previsto dal gia' citato art. 46, secondo comma, ma immediatamente da una fonte statale. (Non fondatezza - in riferimento all' art. 76, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 159, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.