Art. 2 — Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →
Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR e' composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Il presidente puo' invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni. Il CICR e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999 · versione 0 su Normattiva